Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 3 lug 1973
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo in conformità delle disposizioni dell'. 2. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
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