Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 3 lug 1973
L'autorità competente di ogni Parte contraente indicherà le organizzazioni pubbliche e potrà autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del collocamento alla pari.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-12