Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 7 giu 1973
Il pavimento dei veicoli o degli imballaggi deve essere sufficientemente solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole, nè avere interstizi. Deve inoltre essere ricoperto di strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da un altro mezzo che presenti vantaggi analoghi.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-9