Art. 47
Convenzione

Art. 47

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In vigore dal 7 giu 1973
1. In caso di contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate procederanno a mutue consultazioni. Ogni Parte contraente notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi di tali autorità. 2. Se la controversia non ha potuto essere risolta in tal modo, verrà, sottoposta, a richiesta di una o dell'altra parte, ad arbitrato. Ogni parte designa un arbitro e i due arbitri così scelti designano un super-arbitro. Se una delle due parti in controversia non ha designato il proprio arbitro nei tre mesi che seguono la richiesta di arbitrato, detto arbitro verrà nominato a richiesta dell'altra parte in controversia dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso in cui tale arbitro sia cittadino di una delle due parti in controversia, tale funzione sarà assicurata dal vice Presidente della Corte o, se quest'ultimo è cittadino di una delle parti in controversia, dal più anziano dei giudici della Corte che non sia cittadino di una delle due parti in controversia. Verrà eseguita la stessa procedura se gli arbitri non si accorderanno sulla scelta del super-arbitro. 3. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. La sua decisione, che sarà basata sulla presente Convenzione, è definitiva.
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