Art. 44
Convenzione

Art. 44

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In vigore dal 7 giu 1973
I cervidi non devono essere trasportati nel periodo in cui le loro corna crescono, a meno che non siano prese speciali precauzioni al riguardo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-44