Art. 43
Convenzione

Art. 43

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In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui quali sarà apposta, se del caso, l'indicazione che si tratta di animali selvaggi, particolarmente timorosi o pericolosi. Inoltre, detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti il vettovagliamento e le cure particolari di cui necessitano.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-43