Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-26