Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 7 giu 1973
Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-23