Convenzione
Art. 16
16 / 52In vigore dal 7 giu 1973
Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-16