Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-14