Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.
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