Convenzione
Art. XXV
24 / 24In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XXV
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione non prima di cinque anni dalla stia entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi.
FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. V. SORO
Per il Governo dello Stato di Israele
Ehud AVRIEL
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xxv