Art. XX
Convenzione

Art. XX

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In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XX 1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono soggetti nell'altro Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità dello Stato Contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente. 3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione. 4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività nelle medesime condizioni. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia. 5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono soggetti nel primo Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità alla legislazione italiana. 7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
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