Art. XVII
Convenzione

Art. XVII

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In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XVII 1. I dividendi pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una società residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato Contraente con aliquota non superiore al 25 per cento. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatore o, altre quote di partecipazione agli utili, ad accezione dei crediti nonché i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiano dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, è applicabile l'articolo VI. 4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, nè prelevare nessuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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