Art. XIV
Convenzione

Art. XIV

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In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XIV Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una università, di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xiv