Annesso C
Art. 7
29 / 36In vigore dal 19 mag 1973
a) Il tribunale deciderà nel luogo e nella data delle sue riunioni.
b) I dibattiti avranno luogo a porte chiuse. Tutto ciò che sarà presentato al tribunale dovrà restare riservato. Tuttavia potranno assistere alle riunioni e aver comunicazione di ogni documento ed atto l'I. le Parti e i Firmatari - nonché, rispettivamente, i Firmatari da esse designati e le Parti che li abbiano designati - che siano parti nella vertenza; nel caso in cui sia parte l'I., tutte le Parti potranno assistervi e aver comunicazione di tutto ciò che verrà presentato al tribunale.
c) Nel caso in cui sorga una questione di competenza questa sarà risolta in sede preliminare e al più presto.
d) Il procedimento si svolgerà con atti scritti e ciascuna parte potrà presentare prove scritte a sussidio delle sue argomentazioni in fatto e in diritto. Tuttavia, se il tribunale lo riterrà opportuno, potrà ricorrersi all'audizione di testimoni e a discussioni orali.
e) Il procedimento avrà inizio con la presentazione di una memoria della parte attrice contenente le ragioni, l'esposizione dei fatti e delle prove che li dimostrano, i principi giuridici invocati. Alla memoria della parte attrice seguirà quella della parte convenuta e la parte attrice potrà a sua volta replicare. Ulteriori memorie potranno essere presentate solo se il tribunale lo riterrà necessario.
f) Il tribunale potrà conoscere delle domande riconvenzionali dipendenti direttamente dall'oggetto della vertenza a condizione che rientrino nella sua competenza come definita dall'articolo XVIII dell'A., dallo articolo 20 dell'A.O. e dal presente Annesso.
g) Se, nel corso del procedimento, le parti pervengono ad un accordo, il tribunale lo omologherà in forma di sentenza ma con il consenso delle parti.
h) In ogni momento il tribunale potrà definire il giudizio dichiarando, in base all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e al pre-Annesso C, la propria incompetenza.
i) Il tribunale delibera in segreto.
j) Le sentenze e le decisioni del tribunale sono rese e motivate per iscritto e devono essere approvate da almeno due membri; quello dissenziente potrà esprimere per iscritto la sua opinione. Il tribunale comunicherà la sentenza all'organo esecutivo il quale provvederà a distribuirla alle Parti e ai Firmatari tutti.
l) II tribunale potrà adottare le regole procedurali complementari necessarie allo svolgimento del giudizio arbitrale e che siano compatibili con quelle stabilite dal presente Annesso C.
Storico versioni
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