Art. 5
Annesso C

Art. 5

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In vigore dal 19 mag 1973
a) Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) dell', le parti convenute designeranno una persona a comporre il tribunale. Nel corso dello stesso periodo le parti convenute, congiuntamente o singolarmente, potranno inviare a ciascuna delle altre parti un atto di risposta a quello di cui alla lettera a) del precedente contenente anche ogni domanda riconvenzionale dipendente dall'oggetto della vertenza. L'organo esecutivo provvederà sollecitamente ad inviare copia di questo atto al presidente del gruppo di esperti. b) Qualora le parti convenute non abbiano provveduto alla designazione della persona per la composizione del tribunale, il presidente del gruppo di esperti ne designerà una tra quelle proposte all'organo esecutivo secondo il precedente . c) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione, i due esperti sceglieranno d'accordo una terza persona, tra quelle componenti il gruppo a sensi del precedente , la quale assumerà le funzioni di presidente del tribunale. Nel caso in cui, nel termine anzidetto, non venga raggiunto l'accordo, ciascuno di essi potrà rivolgersi al presidente del gruppo, il quale, nel termine di dieci giorni, designerà un componente del gruppo di esperti - diverso da se stesso a fungere da presidente del tribunale. d) Il tribunale è costituito al momento della nomina del presidente.
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