Art. 4
Annesso C

Art. 4

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In vigore dal 19 mag 1973
a) Chi voglia deferire al tribunale arbitrale una vertenza di natura giuridica dovrà inviare a ciascuna parte convenuta e all'organo esecutivo un atto contenente: i) l'esposizione dettagliata della vertenza, contenente i motivi per i quali ciascuna parte è convenuta e i capi di domanda; ii) l'esposizione delle ragioni per le quali il tribunale arbitrale istituito dal presente Annesso C viene ritenuto competente a decidere la vertenza e i motivi per i quali il tribunale può, pronunciandosi in favore della parte attrice, accogliere la domanda; iii) l'esposizione dei motivi per i quali la parte attrice non ha potuto, in un ragionevole tempo, regolare la vertenza mediante trattative o con mezzi diversi dall'arbitrato; iv) il nome della persona designata dalla parte attrice a comporre. b) L'organo esecutivo distribuirà sollecitamente a ciascuna delle Parti, a ciascun Firmatario e al presidente dei gruppi di esperti una copia dell'atto ricevuto a sensi della precedente lettera a).
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