Art. 3
Annesso C

Art. 3

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In vigore dal 19 mag 1973
a) Ciascuna delle Parti - fino a sessanta giorni precedenti l'apertura della prima sessione ordinaria dell'A.d.P. o di ciascuna successiva sessione ordinaria - potrà proporre all'organo esecutivo il nome di non più di due esperti giuridici ai quali, nel periodo intercorrente tra la fine di ogni sessione e la fine della successiva sessione ordinaria dall'A.d.P., potrà essere affidato il compito di presiedere un tribunale arbitrale istituito in applicazione del presente Annesso o di farne parte. L'organo esecutivo compilerà una lista degli esperti così proposti, con i relativi dati biografici comunicati dalle Parti, distribuendola a tutte le Parti trenta giorni prima della data di apertura della sessione. Se, nei sessanta giorni precedenti l'apertura della sessione dell'A.d.P., si verificasse l'indisponibilità di taluno di detti esperti, la Parte interessata potrà sostituirlo fino a quattordici giorni prima dell'apertura della sessione. b) In base alla lista degli esperti che sarà predisposta a sensi della precedente lettera a), l'A.d.P. ne designerà un gruppo di undici tra i quali dovranno essere scelti i presidenti effettivi dei tribunali arbitrali nonché un supplente per ciascuno di essi. I componenti del gruppo e i loro supplenti svolgeranno le loro funzioni nel periodo determinato nella precedente lettera a). I supplenti sostituiranno rispettivamente, nel caso di indisponibilità, i componenti effettivi del gruppo. c) L'organo esecutivo, subito dopo la designazione, inviterà i membri del gruppo ad eleggere il presidente. Ogni riunione del gruppo sarà validamente costituita con la presenza di nove esperti. Il gruppo di esperti eleggerà il presidente a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno sei componenti il gruppo, procedendosi, ove occorra, a più votazioni. Il presidente del gruppo così eletto eserciterà le sue funzioni per la durata della sua appartenenza al gruppo. Le spese relative alle riunioni del gruppo di esperti saranno considerate come spese amministrative dell'I. ai fini dell' dell'A.O. d) Se un membro del gruppo e il suo supplente risulteranno non disponibili, l'A.d.P. provvederà alla loro sostituzione in base alla lista di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, ove l'A.d.P. non dovesse riunirsi nei novanta giorni successivi al verificarsi dell'indisponibilità, la sostituzione sarà decisa dal C.d.G. in base alla predetta lista; ciascun Governatore disporrà di un voto. Qualora risulti non disponibile il presidente del gruppo, la sua sostituzione sarà effettuata con la procedura di cui alla precedente lettera c). e) Per la scelta dei membri del gruppo di esperti e dei rispettivi supplenti, secondo quanto disposto dalla precedente lettera b), l'A.d.P. e il C.d.G. provvederanno nel senso di addivenire ad una composizione del gruppo che riflette una adeguata espressione geografica dei diversi sistemi giuridici rappresentati dalle Parti. f) I titolari costituenti il gruppo di esperti e i loro supplenti chiamati a far parte di un tribunale arbitrale dureranno in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino all'esaurimento di ogni procedimento arbitrale del quale siano stati investiti. g) Le vertenze giuridiche insorte tra le parti di cui al precedente n. 1 tra la data dell'entrata in vigore dell'A. e la costituzione del gruppo di esperti e dei loro supplenti a sensi del presente , saranno decise dal gruppo di esperti costituito a sensi della lettera b), dell' dell'Accordo addizionale sull'arbitrato del 4 giugno 1965. Il detto gruppo di esperti procederà in conformità alle disposizioni del presente Annesso C ai fini della applicazione dell'articolo XVIII dell'A., dello articolo 20 dell'A.O. e del presente Annesso C.
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