Art. 13
Annesso C

Art. 13

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In vigore dal 19 mag 1973
a) La decisione del tribunale sarà fondata: i) sulla e sull'A.O.; ii) sui principi giuridici generalmente riconosciuti. b) La decisione del tribunale - e così quella resa in base alla lettera g) del precedente - sarà obbligatoria per le parti le quali dovranno conformarvisi secondo buona fede. Nel caso in cui l'I. sia stata parte di una vertenza e venga dichiarato che un provvedimento di uno dei suoi organi deve essere considerato nullo o inesistente perché non permesso nè dall'A. nè dall'A.O. o perché in contrasto con detti accordi, la decisione sarà obbligatoria per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. c) In caso di disaccordo sul significato o sulla portata della decisione, lo stesso tribunale provvederà, su istanza di parte, a fornire l'interpretazione.
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