Art. XXII · Depositario
Accordo

Art. XXII

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Depositario

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XXII Depositario a) Il Governo degli Stati Uniti d'America è il Depositario dell'A., presso il quale saranno depositate le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX, gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio ed inoltre le notificazioni di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti delle dichiarazioni di recesso dall'I. o delle decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A. b) Il presente A., del quale i testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Depositario. Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti i Governi che lo avranno sottoscritto o che avranno depositato i loro strumenti di adesione ed inoltre all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notificherà a tutti i Governi e all'Unione internazionale delle telecomunicazioni le sottoscrizioni, le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX dell'A., il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio, l'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XX dell'A., l'entrata in vigore dell'A., le notificazioni di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, l'entrata in vigore degli emendamenti, le decisioni di recesso dall'I., i recessi, le decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A. La notificazione dell'inizio del periodo di sessanta giorni sarà fatta il primo giorno di questo periodo. c) Dal momento dell'entrata in vigore dell'A. il Depositario lo registrerà presso il Segretario delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari, riuniti a Washington, avendo presentato i loro pieni poteri, nella buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Washington il giorno 20 del mese di agosto del millenovecentosettantuno.
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