Art. XXI · Disposizioni diverse
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Art. XXI

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Disposizioni diverse

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XXI Disposizioni diverse a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'I. sono l'inglese, lo spagnolo e il francese. b) Il regolamento interno dell'organo esecutivo dovrà prevedere la rapida distribuzione a tutte le Parti e a tutti i Firmatari di esemplari dei documenti dell'I. in conformità alle loro richieste. c) In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) della Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'organo esecutivo trasmetterà, a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate interessate una relazione annuale sulle attività dell'I.
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