Accordo
Art. XVII
17 / 36Emendamenti
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XVII
Emendamenti
a) Ogni Parte potrà proporre emendamenti all'A. Le relative proposte dovranno essere trasmesse all'organo esecutivo il quale provvederà a trasmetterle sollecitamente alle Parti e ai Firmatari.
b) L'A.d.P. esaminerà ogni proposta di emendamenti nel corso della sessione ordinaria successiva alla distribuzione della proposta da parte dell'organo esecutivo oppure nel corso di una sessione straordinaria convocata anteriormente a sensi dell'articolo VII dell'A., sempre che, in entrambi i casi, la proposta di emendamenti sia stata distribuita almeno novanta giorni prima la data di apertura della sessione. L'A.d.P. esaminerà i punti di vista e le raccomandazioni della R.d.F. o del C.d.G. concernenti le proposte di emendamenti.
c) L'A.d.P. deciderà su ogni proposta di emendamenti con le maggioranze di cui all'articolo VII dell'A. L'A.d.P. potrà modificare ogni proposta di emendamenti distribuita secondo la precedente lettera b) e decidere su ogni altra proposta di emendamenti che non sia stata distribuita ma direttamente conseguente a una proposta regolarmente distribuita.
d) Gli emendamenti approvati dalla A.d.P. entreranno in vigore, in conformità alla successiva lettera e), dopo che il Depositario abbia ricevuto la relativa notificazione di accettazione, approvazione o ratifica:
i) dai due terzi degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione degli emendamenti, a condizione che in detti due terzi risultino comprese Parti titolari - anche per tramite dei Firmatari da esse designati - di almeno due terzi del totale delle quote di investimento;
ii) oppure da un numero di Stati pari almeno all'85 per cento degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione, quale che risulti l'ammontare complessivo delle quote di investimento ad essi appartenenti direttamente o per tramite dei Firmatari da esse designati.
e) Il Depositario notificherà sollecitamente a tutte le Parti le accettazioni, le approvazioni o le ratifiche richieste, per l'entrata in vigore degli emendamenti, dalla precedente lettera d). Novanta giorni dopo la data di questa notificazione gli emendamenti approvati entreranno in vigore nei confronti di tutte le Parti, comprese quelle che non li abbiano accettati, approvati o ratificati e che non abbiano receduto dall'I.
f) Nonostante le disposizioni delle precedenti lettere d) ed e), nessun emendamento potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data dell'approvazione dell'A.d.P.
Storico versioni
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