Accordo
Art. XII
12 / 36Gestione nel periodo transitorio e Segretario Generale
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XII
(Gestione nel periodo transitorio e Segretario Generale)
a) Al momento dell'entrata in vigore dell'A. il C.d.G. provvederà innanzitutto a:
i) nominare il Segretario Generale, autorizzando la assunzione del personale necessario a coadiuvarlo;
ii) preparare il contratto di gestione di cui alla successiva lettera e);
iii) disporre perché sia iniziato lo studio per le norme definitive concernenti la gestione di cui alla successiva lettera f);
b) Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'I. fino al momento in cui il primo Direttore Generale assumerà le sue funzioni. In conformità ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G., il Segretario Generale avrà la responsabilità di tutti i servizi di gestione, ad eccezione di quelli che sono oggetto del contratto relativo ai servizi di gestione che sarà perfezionato in applicazione della successiva lettera e), in essi compresi quelli menzionati nell'annesso A dell'A. Il Segretario Generale terrà costantemente informato il C.d.G. dell'esecuzione, da parte del gestore dei servizi, degli obblighi da questi assunti in base al contratto di gestione. Il Segretario Generale, per quanto possibile e senza parteciparvi, seguirà personalmente o a mezzo di un suo delegato, le trattative in ordine ai più importanti contratti condotte dal gestore dei servizi per conto dell'I. A questo scopo il C.d.G. potrà autorizzare l'assunzione di un limitato personale, particolarmente qualificato sul piano tecnico, per coadiuvare il Segretario Generale; questi, tuttavia, non dovrà atteggiarsi come organo interposto tra il C.d.G. e il gestore dei servizi nè potrà esercitare alcun controllo su detto gestore.
c) Per la nomina del Segretario Generale e del personale dell'organo esecutivo dovrà aversi riguardo ai più alti livelli di integrità, di competenza e di efficienza.
Il Segretario Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilità nei confronti dell'I. Il Segretario Generale potrà essere esonerato dalle sue funzioni con decisione motivata del C.d.G.
Il posto di Segretario Generale è soppresso dal momento in cui il primo Direttore Generale assumerà le sue funzioni.
d) i) Il C.d.G. designerà un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Segretario Generale ad interim in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o quando questi venga a mancare. Al Segretario Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Segretario Generale previste dall'A. o dall'A.O. Quando il Segretario Generale venga a mancare il Segretario Generale ad interim ne eserciterà le sue funzioni fino alla nomina, che dovrà avvenire nel più breve tempo, del Segretario Generale da parte del C.d.G.;
ii) il Segretario Generale potrà delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in caso di necessità.
e) Il contratto di cui all'alinea ii) della precedente lettera a) sarà concluso tra la "Communications Satellite Corporation" - indicata nel presente A. come il contraente gestore dei servizi - e l'I.; il contratto avrà come oggetto la realizzazione e la gestione, durante un periodo che avrà termine alla fine del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'A., dei servizi tecnici e di gestione per conto dell'I., come previsto nell'annesso B dell'A. e in conformità alle direttive ivi enunciate. Detto contratto conterrà delle clausole per le quali il gestore dei servizi:
i) agirà attenendosi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.;
ii) sarà responsabile verso il C.d.G. fino a che il primo Direttore Generale avrà assunto le sue funzioni e, successivamente, per il tramite del Direttore Generale;
iii) fornirà al Segretario Generale tutte le informazioni necessarie per consentirgli di informare il C.d.G. sulla gestione dei servizi e per consentire al Segretario Generale di seguire personalmente, o a mezzo di un suo delegato e senza tuttavia parteciparvi, le trattative dei contratti importanti condotte per conto dell'I. dal gestore dei servizi. Il gestore dei servizi tratterà, concluderà, modificherà e amministrerà i contratti, per conto dell'I., nell'ambito delle sue responsabilità in conformità al contratto relativo ai servizi di gestione e alle autorizzazioni concesse dal C.d.G. Per effetto delle facoltà attribuitegli con il contratto per la gestione dei servizi, o su autorizzazione del C.d.G., il gestore dei servizi, nell'ambito delle sue responsabilità, firmerà i contratti per conto dell'I. Gli altri contratti saranno firmati dal Segretario Generale.
f) Lo studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) sarà iniziato con ogni sollecitudine e, al più tardi, un anno dopo l'entrata in vigore dell'A. Lo studio sarà effettuato dal C.d.G. con lo scopo di fornire le informazioni necessarie a stabilire disposizioni definitive della gestione tali da assicurare, in armonia con l'articolo XI dell'A., il miglior rendimento e la maggiore efficienza. Lo studio dovrà particolarmente tener conto:
i) dei principi enunciati nell'alinea i) della lettera c) dell'articolo XI e delle linee di condotta di cui all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo XI dell'A.;
ii) da una parte, dell'esperienza acquisita nel periodo di applicazione dell'Accordo provvisorio e, dall'altra, delle disposizioni relative alla gestione nel periodo transitorio;
iii) dell'organizzazione e delle procedure adottate dagli organi di telecomunicazioni in tutto il mondo per ciò che attiene particolarmente ai principi direttivi e all'efficienza della gestione;
iv) delle informazioni analoghe a quelle di cui al precedente alinea iii) sulle imprese multinazionali dedite alla applicazione delle tecnologie avanzate;
v) delle relazioni di almeno tre esperti in materia di gestione, scelti in differenti parti del mondo.
g) Nei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'A., il C.d.G. presenterà all'A.d.P. un compiuto e dettagliato rapporto con i risultati dello studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) con le proposte relative alla struttura dell'organo esecutivo. Copie di questo rapporto saranno contemporaneamente trasmesse alla R.d.F., alle Parti e ai Firmatari.
h) Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'A., l'A.d.P., esaminato il rapporto del C.d.G. di cui alla precedente lettera g) e presa conoscenza del parere espresso al riguardo dalla R.d.F. deciderà sulla struttura dell'organo esecutivo che dovrà essere in armonia con l'articolo XI dell'A.
i) Il Direttore Generale assumerà le sue funzioni il 31 dicembre 1976 oppure, se il relativo termine verrà a cadere prima di questa data, un anno prima della scadenza del contratto di gestione dei servizi di cui all'alinea ii) della precedente lettera a): il C.d.G. nominerà il Direttore Generale e l'A.d.P. approverà tale nomina in tempo utile perché il Direttore Generale possa assumere le sue funzioni nel giorno stabilito. Da questo momento il Direttore Generale sarà responsabile di tutti i servizi di gestione, assumendo anche i compiti svolti dal Segretario Generale e il controllo dei servizi esercitati dal gestore.
j) II Direttore Generale - agendo secondo i principi direttivi e le relative istruzioni del C.d.G. e, al più tardi, nei sei anni successivi alla entrata in vigore dell'A. - prenderà ogni misura necessaria per garantire l'applicazione integrale delle disposizioni definitive relative alla gestione.
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