Art. XI · Direttore Generale
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Art. XI

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Direttore Generale

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XI Direttore Generale a) L'organo esecutivo è diretto dal Direttore Generale e la sua struttura dovrà essere stabilita al più tardi dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'A. b) i) Il Direttore Generale è il legale rappresentante e il funzionario di grado più elevato dell'I.; egli è direttamente responsabile nei confronti del C.d.G. per ogni atto di gestione; ii) il Direttore Generale dovrà attenersi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.; iii) il Direttore Generale è nominato dal C.d.G. e la nomina dovrà essere approvata dalla A.d.P. Il C.d.G., con decisione motivata ed esercitando un suo esclusivo potere, potrà destituire il Direttore Generale; iv) per la nomina del Direttore Generale e del personale dell'organo esecutivo dovrà aversi riguardo al più alto livello di integrità, di competenza e di efficienza. Il Direttore Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilità nei confronti dell'I. c) i) Le regole definitive relative alla gestione devono essere in armonia con gli scopi e obiettivi fondamentali dell'I., con la sua natura di ente internazionale e con il suo obbligo di fornire, su una base commerciale, servizi di telecomunicazioni di alta qualità ed efficienza; ii) il Direttore Generale, per conto dell'I. e a mezzo di convenzioni, affiderà a uno o più organismi specializzati compiti tecnici e di esercizio, tenendo massimamente conto dei costi e nel rispetto delle regole di competenza, di rendimento e di efficienza. Questi organismi potranno essere di diversa nazionalità o avere la forma di una società internazionale appartenente all'I. e posta sotto il suo controllo. Le suddette convenzioni saranno trattate, concluse e amministrate dal Direttore Generale. d) i) Il C.d.G. designa un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Direttore Generale ad interim nei casi di assenza e di impedimento del Direttore Generale o quando questi venga a mancare. Al Direttore Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Direttore Generale previste dal presente A. e dall'A.O. Quando il Direttore Generale venga a mancare il Direttore Generale ad interim eserciterà le funzioni fino alla nomina, che dovrà avvenire nel più breve tempo, del Direttore Generale secondo l'alinea iii) della precedente lettera b); ii) il Direttore Generale potrà delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in casi di necessità.
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