Art. X · Il Consiglio dei Governatori: funzioni
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Art. X

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Il Consiglio dei Governatori: funzioni

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo X Il Consiglio dei Governatori: funzioni a) Il C.d.G. provvede alla concezione, alla messa a punto, alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione del s.s. dell'I., e, in conformità al presente A. e all'A.O., alla attuazione di ogni decisione presa dalla A.d.P. in virtù dell'articolo VII dell'A. per condurre a buon fine ogni altra attività dell'I. A questi fini spettano al C.d.G. i poteri e le funzioni attribuitigli dal presente A. e dall'A.O., compresi i seguenti: i) decidere sulle linee direttive, i piani e i programmi relativi alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione, alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione dei s.s. dell'I nonché, occorrendo, ad ogni altra attività che l'I. sarà autorizzata a svolgere; ii) decidere, approvando i relativi contratti, sulle procedure, le regole e le modalità relative alle acquisizioni dell'I., in conformità all'articolo XIII dell'A.; iii) approvare le linee direttive finanziarie, i bilanci annuali consuntivi e preventivi; iv) fissare i principi generali e le procedure relativi alle acquisizioni, alla protezione dei diritti relativi ai brevetti e alle informazioni tecniche, in conformità all'articolo 17 dell'A.O.; v) formulare le raccomandazioni dirette alla R.d.F. relativamente alle regole generali di cui all'alinea v) della lettera b) dell'articolo VIII dell'A.; vi) in conformità alle regole generali che potranno essere stabilite dalla R.d.F., adottare i criteri e le procedure per: l'approvazione delle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I; le verifiche ed i controlli delle caratteristiche di funzionamento delle stazioni terrene collegabili a detto s.s.; il coordinamento dell'accesso al s.s. dell'I. e la utilizzazione da parte di dette stazioni terrene; vii) in conformità alle regole generali stabilite dalla R.d.F., decidere sulla attribuzione della capacità del s.s. dell'I.; viii) in conformità alle regole generali stabilite dalla R.d.F., fissare periodicamente i canoni di utilizzazione dei s.s. dell'I.; ix) adottare, in applicazione dell' dell'A.O. ogni misura circa l'elevazione del limite di importo ivi determinato; x) presiedere ai negoziati con la Parte nel cui territorio l'I. avrà la sua sede, in vista di un accordo per il quale l'I. dovrà godere dei privilegi, delle esenzioni ed immunità di cui all'articolo XV dell'A. e presentare detto accordo all'A.d.P. per le decisioni di sua competenza; xi) approvare le stazioni terrene non normalizzate ai fini dei loro accesso al s.s. dell'I., in conformità alle regole generali fissate dalla R.d.F.; xii) fissare le condizioni per l'accesso al s.s. dell'I. in favore degli organismi di telecomunicazioni non soggetti alla sovranità di una delle Parti, in conformità alle regole generali stabilite dalla R.d.F. in applicazione delle disposizioni dell'alinea v) della lettera b) dell'articolo VIII dell'A. e in conformità alle disposizioni della lettera d) dell'articolo V dell'A.; xiii) decidere in materia di accordi aventi per oggetto i conti scoperti e l'emissione di prestiti, in conformità all' dell'A.O.; xiv) presentare alla R.d.F. una relazione annuale sulle attività dell'I. e sui bilanci finanziari annuali; xv) presentare alla R.d.F. rapporti sui futuri programmi, comprese le conseguenze finanziarie che ne derivano; xvi) presentare alla R.d.F. relazioni e raccomandazioni su ogni altra questione che, a suo avviso, deve essere esaminata dalla R.d.F.; xvii) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi assunti in virtù del presente A. o dell'A.O.; xviii) nominare e revocare il Segretario Generale a sensi dell'articolo XII e il Direttore Generale a sensi degli articoli VII, XI e XII dell'A.; xix) designare un alto funzionario dell'organo esecutivo per svolgere, secondo i casi, le funzioni di Segretario Generale ad interim in conformità dell'alinea i) della lettera d) dell'articolo XII o di Direttore Generale ad interim in conformità dell'alinea i) della lettera d) dell'articolo XI dell'A.; xx) su proposta del Segretario Generale o del Direttore Generale, decidere sugli organici, sullo status e sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo; xxi) approvare la nomina, da parte del Segretario Generale o del Direttore Generale, degli alti funzionari da essi direttamente dipendenti; xxii) vigilare sul perfezionamento dei contratti di cui all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo XI dell'A.; xxiii) stabilire le norme generali interne e decidere, secondo i casi, sulla notificazione all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, attenendosi alle regole di procedura proprie dell'Unione, delle frequenze che devono essere utilizzate dal s.s. dell'I.; xxiv) comunicare alla R.d.F. il parere di cui all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III dell'A.; xxv) in conformità alla lettera c) dell'articolo XIV dell'A. comunicare all'A.d.P., in forma di raccomandazione, i propri punti di vista ed esprimere il proprio parere, a sensi delle lettere d) o e) dello stesso articolo XIV, sui progetti circa la realizzazione, l'acquisizione o l'utilizzazione di installazioni diverse da quelle dei s.s. dell'I.; xxvi) prendere le misure previste dall'articolo XVI dell'A. e dall'articolo 21 dell'A.O. in caso di recesso di un Firmatario dall'I.; xxvii) esprimere il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni circa le proposte di emendamenti all'A. a sensi della lettera b) dell'articolo XVII dell'A.; proporre, a sensi della lettera a) dell'articolo 21 dell'A.O., emendamenti all'A.O.; esprimere il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni circa le proposte di emendamenti all'A.O. a sensi della lettera b) dell'articolo 21 dello stesso A.O. b) Secondo quanto dispongono le lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., il C.d.G.: i) terrà nel debito conto le risoluzioni, le raccomandazioni, e i pareri trasmessigli dalla A.d.P. o dalla R.d.F.; ii) comunicherà alla A.d.P. e alla R.d.F., a mezzo dei suoi rapporti, le misure adottate o le decisioni prese circa le risoluzioni, i pareri e le raccomandazioni anzidette, esponendone i motivi.
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