Accordo
Art. VII
7 / 36Assemblea delle Parti
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo VII
Assemblea delle Parti
a) L'A.d.P. è composta da tutte le Parti ed è l'organo principale dell'I.
b) L'A.d.P. prende in considerazione le questioni dell'I. che interessano in particolar modo le Parti nella loro qualità di Stati sovrani. L'Assemblea ha il potere di prendere in considerazione la politica generale e gli obiettivi al lungo termine dell'I. che siano compatibili con i principi, gli scopi e l'ambito dell'attività dell'I., come previsti dall'A. In conformità a quanto disposto nelle lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., l'A.d.P. prende nella dovuta considerazione le risoluzioni, le raccomandazioni ed i pareri che le verranno trasmessi dalla R.d.F. o dal C.d.G.
c) All'A.d.P. sono attribuiti i poteri e le funzioni seguenti:
i) nella considerazione della politica generale e degli obiettivi a lungo termine dell'I, esprimere pareri ed adottare raccomandazioni, come sarà ritenuto opportuno, diretti agli altri organi dell'I.;
ii) decidere che si adottino le misure idonee ad evitare che le attività dell'I. risultino in contrasto con le convenzioni generali multilaterali compatibili con l'A. e alle quali abbiano aderito almeno due terzi delle Parti;
iii) deliberare, in conformità a quanto dispone l'articolo XVII dell'A., sulle proposte di emendamenti dell'A., proporre emendamenti dell'A.O., esprimere al riguardo pareri e raccomandazioni;
iv) concedere, a mezzo di un regolamento generale o di specifiche deliberazioni, le autorizzazioni relative all'utilizzazione del segmento spaziale dell'I. e alla fornitura di satelliti e di apparecchiature collegate ma distinte dal s.s. dell'I. per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla lettera d) e dell'alinea iii) della lettera e) dell'articolo III dell'A.;
v) esaminare le regole generali stabilite in applicazione dell'alinea v). della lettera b) dell'articolo VIII dell'A., al fine di assicurare l'applicazione del principio di non discriminazione;
vi) studiare, esprimendo i propri punti di vista, i rapporti presentati dalla R.d.F. e dal C.d.G. riguardanti la politica generale, le attività ed il programma a lungo termine dell'I.;
vii) esprimere, in forma di raccomandazioni e secondo quanto dispone l'articolo XVI dell'A., il suo parere circa la realizzazione, l'acquisizione e l'utilizzazione di installazioni del s.s. diverse da quelle del s.s. dell'I.;
viii) adottare, secondo quanto dispone l'alinea i) della lettera b) dell'articolo XVI dell'A., le decisioni relative al recesso di una Parte dall'I.;
ix) adottare le decisioni del caso a riguardo delle relazioni tra l'I. e gli Stati - si tratti o meno di Parti - o le organizzazioni internazionali;
x) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
xi) scegliere gli esperti giuridici di cui all' dell'annesso C dell'A.;
xii) prendere ogni decisione riguardante la nomina del Direttore Generale in conformità agli articoli XI e XII dell'A.;
xiii) decidere sulla struttura dell'organo esecutivo, in conformità all'art. XII dell'A.;
xiv) esercitare ogni altro potere che le spetti in conformità alle disposizioni dell'A.
d) La prima sessione della A.d.P. sarà convocata dal Segretario Generale e si terrà nel corso dell'anno successivo alla entrata in vigore dell'A. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni. Tuttavia l'Assemblea potrà disporre diversamente in relazione a ciascuna sessione.
e) i) Oltre alle sessioni previste nella precedente lettera d), l'A.d.P. potrà tenere sessioni straordinarie su richiesta di convocazione da parte del C.d.G., secondo quanto dispongono gli articoli XIV e XVI dell'A., o su richiesta di una o più Parti ma subordinatamente alla accettazione di almeno due terzi delle Parti, comprese quelle che hanno richiesto la convocazione.
ii) La richiesta di convocazione di una sessione straordinaria dovrà essere motivata ed inoltrata per iscritto al Segretario Generale, o al Direttore Generale, il quale provvederà affinché la sessione si tenga nel più breve tempo in conformità al regolamento interno dell'A.d.P. applicabile a tale tipo di sessioni.
f) Qualunque sia il tipo di sessione, l'A.d.P. è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza delle Parti. Ogni Parte dispone di un voto. Le decisioni di carattere sostanziale saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti e votanti.
Per le decisioni di carattere procedurale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle Parti presenti e votanti. Per decidere se una questione ha natura sostanziale o procedurale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle Parti presenti e votanti.
g) L'A.d.P. adotterà un proprio regolamento che comprenderà anche le norme relative all'elezione del Presidente e degli altri componenti gli uffici.
h) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alla partecipazione all'Assemblea dei rispettivi rappresentanti. Le spese relative alle sessioni della A.d.P. saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'I. ai fini dell'applicazione dell' dell'A.O.
Storico versioni
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