Accordo
Art. II
2 / 36Istituzione dell'Intelsat
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo II
Istituzione dell'Intelsat
a) Tenuto conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono con il presente Accordo l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat", il cui scopo principale è quello di perseguire, su base definitiva, la concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema commerciale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, in conformità all'Accordo provvisorio e all'Accordo speciale.
b) Ciascuna Parte firmerà - o designerà per la firma un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato - l'A.O., concepito in conformità all'A. e che sarà aperto alla firma unitamente all'A.
medesimo. I rapporti tra qualsiasi organismo di telecomunicazioni, nella sua qualità di "Firmatario" e la Parte che l'avrà designato saranno regolati in base alla legislazione nazionale della Parte.
c) Le amministrazioni e gli organismi di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformità alle norme dei loro ordinamenti - gli opportuni accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione che da essi sarà effettuata dei mezzi di comunicazione forniti in virtù del presente A. e dell'A.O., nonché i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-a-ii