Accordo
Art. I
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In vigore dal 19 mag 1973
AVVERTENZA
A. = Accordo (istitutivo dell'Intelsat);
A.O. = Accordo operativo;
A.d.P. = Assemblea delle Parti;
C.d.G. = Consiglio dei Governatori;
I. = Intelsat;
R.d.F. = Riunione dei Firmatari;
s.s. = segmento spaziale (per cui "s.s. dell'I. segmento spaziale dell'Intelsat).
TRADUZIONE NON UFFICIALE
NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
Accordo relativo alla organizzazione Internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "INTELSAT"
PREAMBOLO
Gli Stati, Parti del presente Accordo,
- in considerazione del principio enunciato nella Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo il quale i paesi del mondo devono poter comunicare, nel più breve tempo, a mezzo di satelliti su una base mondiale e non discriminatoria;
- in considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e, in particolare, dell'articolo I per il quale lo spazio extra atmosferico deve essere utilizzato per il bene e nell'interesse di tutti i paesi;
- prendendo atto del fatto che, conformemente all'Accordo con il quale è stato stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti e speciale ad esso è allegato, se è organizzato un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti;
- desiderando potenziare lo sviluppo di questo sistema di telecomunicazioni a mezzo di satelliti allo scopo di pervenire ad un sistema commerciale mondiale unico di telecomunicazioni a mezzo di satelliti facente parte di una rete mondiale perfezionata di telecomunicazioni che assicurerà a tutte le regioni del mondo i più estesi servizi di telecomunicazioni e che contribuirà alla pace e alla intesa mondiali;
- risoluti, a questo effetto, a fornire per il bene della intera umanità, grazie alle più avanzate tecniche disponibili, le più efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la più razionale ed equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale;
- ritenendo che le comunicazioni a mezzo di satelliti devono essere organizzate in modo che tutti i popoli possano avere accesso ad un sistema mondiale di satelliti e che gli Stati membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che lo richiedano possano investirvi capitali e partecipare altresì alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione - compresa la fornitura di materiale - alla installazione, all'esercizio, alla manutenzione e alla proprietà del sistema;
- in virtù dell'Accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti;
hanno convenuto quanto segue.
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
a) il termine "Accordo" designa il presente accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi il 20 agosto 1971, a Washington, e che istituisce l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat";
b) i termini "Accordo operativo" designano l'accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai Governi, in conformità alle disposizioni dell'Accordo, il 20 agosto 1971, a Washington;
c) i termini "Accordo provvisorio" designano l'accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, firmato dai Governi a Washington il 20 agosto 1964;
d) i termini "Accordo speciale" designano l'accordo firmato il 20 agosto 1964 dai Governi o dagli organismi di telecomunicazioni delegati dai Governi, in conformità alle disposizioni dell'Accordo provvisorio;
e) i termini "Comitato interinale delle telecomunicazioni a mezzo di satelliti" designano il Comitato istituito dall'articolo IV dell'Accordo provvisorio;
f) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale l'Accordo è entrato in vigore o viene applicato a titolo provvisorio;
g) il termine "Firmatario" designa una Parte, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte, che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio;
h) i termini "segmento spaziale" designano i satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, di telemetria, di telecomando, di controllo, di sorveglianza ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
i) i termini "segmento spaziale dell'Intelsat" designano il segmento spaziale che appartiene all'Intelsat;
j) il termine "telecomunicazione" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni o di informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
k) i termini "servizi pubblici di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere assicurati per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di fac-simili, la trasmissione di dati, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano perciò collegarsi al segmento spaziale dell'Intelsat ai fini della successiva trasmissione al pubblico ed inoltre i circuiti concessi per essere utilizzati ai fini di una delle utilizzazioni sopra menzionate; essi escludono quei servizi mobili che non siano stati forniti, prima che l'Accordo sia stato aperto alla firma, in applicazione dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che sono assicurati per mezzo di stazioni mobili operanti a mezzo di un satellite concepito in tutto o in parte per assicurare i servizi relativi alla sicurezza o al controllo in volo degli aeromobili oppure alla radionavigazione aerea o marittima;
l) i termini "servizi specializzati di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) e che possono essere assicurati a mezzo di satelliti, in essi compresi - e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo - i servizi di radionavigazione, per le radiodiffusioni destinate ad essere ricevute dal pubblico in genere, di ricerca spaziale, meteorologici, di esplorazione delle risorse terrestri;
m) il termine "beni" designa ogni elemento riguardo al quale, qualunque ne sia la natura, può essere esercitato un diritto di proprietà ed inoltre qualsiasi diritto derivante da rapporti contrattuali;
n) i termini "concezione" e "messa a punto" comprendono la ricerca direttamente legata agli scopi dell'Intelsat.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-a-i