Convenzione
Art. 27
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In vigore dal 22 mag 1973
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Port of Spain appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Trinidad e Tobago:
con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1970 ed anni successivi;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente all'entrata in vigore della Convenzione entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-27