Art. 17 · Artisti e sportivi
Convenzione

Art. 17

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Artisti e sportivi

In vigore dal 22 mag 1973
Artisti e sportivi Nonostante le disposizioni degli i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-17