Art. 23 · LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

Art. 23

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Termini di pagamento) La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.
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