Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 feb 1973
In applicazione dell' della Convenzione è autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 così ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.
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