Art. 14

Art. 14

In vigore dal 7 feb 1973
All'onere di lire 140 milioni previsto per l'anno 1973 dall' si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. A quello di lire 1.500 milioni per l'anno 1973, previsto dall', si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI - MALAGODI - SCALFARO - GULLOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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