Art. 12
In vigore dal 7 feb 1973
Sui fondi stanziati con l' gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonché quelle per gli incarichi di cui all', ultimo comma.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell', secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
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