Art. 10

Art. 10

In vigore dal 7 feb 1973
All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonché alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-rd-10