Protocollo
Art. 7
45 / 59In vigore dal 7 feb 1973
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I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attività, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni seguenti:
a) immunità da arresto personale o da detenzione nonché da
sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;
b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro
missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
c) inviolabilità degli incartamenti e documenti ufficiali;
d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso,
segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al
rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-7