Protocollo
Art. 5
43 / 59In vigore dal 7 feb 1973
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1. - Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto i suoi
averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta.
2. - Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e
strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando è possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura.
3. - Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-5