Art. 5
Protocollo

Art. 5

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta. 2. - Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando è possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura. 3. - Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-5