Protocollo
Art. 3
41 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
I beni e gli averi dell'istituto non possono essere oggetto di
alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare a un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti all', lettere a), b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-3