Art. 3
Protocollo

Art. 3

41 / 59
In vigore dal 7 feb 1973
. I beni e gli averi dell'istituto non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare a un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti all', lettere a), b) e c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-3