Protocollo
Art. 2
40 / 59In vigore dal 7 feb 1973
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1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili.
La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell' o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando alla unanimità.
2. - L'Istituto non permetterà che i suoi locali ed edifici
servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione.
3. - Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-2