Art. 2
Protocollo

Art. 2

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell' o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando alla unanimità. 2. - L'Istituto non permetterà che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione. 3. - Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.
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