Art. 19
Protocollo

Art. 19

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dal presidente dell'Istituto e dalle competenti autorità degli Stati contraenti per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti dal Protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potrà essere specificata negli accordi complementari previsti all'. 2. - I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 9 a 12, nonché il regime che è loro applicabile sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-19