Art. 15
Protocollo

Art. 15

53 / 59
In vigore dal 7 feb 1973
. Le disposizioni del presente Protocollo non possono porre in questione il diritto di ciascuno Stato contraente di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-15