Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto. Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto. 2. - Sono membri del Consiglio accademico: a) il presidente dell'Istituto; b) il segretario generale dell'istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto; c) i capi di dipartimento; d) tutti i professori addetti all'istituto o una parte di essi; e) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante; f) rappresentanti dei ricercatori. 3. - Il Consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del Consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza. 4. - Le disposizioni regolamentari previste dall', paragrafo 5, lettera a), determinano: a) il numero dei membri del Consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 2, lettere d), e), f) nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato; b) le norme di maggioranza applicabili in seno al Consiglio accademico. 5. - il Consiglio accademico: a) elabora i programmi di studi e di ricerche; b) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale; c) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto; d) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante dell'Istituto; e) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'; f) stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi; g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'istituto e sottoposto al Consiglio superiore. 6. - il Consiglio accademico può prendere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo. 7. - Un ufficio di presidenza del Consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto e assistito dal segretario generale, e composto dal presidente e dai capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal Consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti.
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