Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 7 feb 1973
. L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari al compimento della loro missione, in conformità del protocollo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante. L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimità dal Consiglio superiore.
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