Art. 37
Convenzione

Art. 37

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In vigore dal 7 feb 1973
. Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti: a) tutte le firme; b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all', paragrafo 2; c) l'entrata in vigore della Convenzione; d) ogni modifica apportata alla Convenzione in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-37