Convenzione
Art. 37
37 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati
contraenti:
a) tutte le firme;
b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all', paragrafo 2;
c) l'entrata in vigore della Convenzione;
d) ogni modifica apportata alla Convenzione in conformità
dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-37