Art. 32
Convenzione

Art. 32

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana. 2. - L'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore, che delibera all'unanimità e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della Convenzione, in particolare all', paragrafo 7, e all', paragrafo 1.
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