Art. 30
Convenzione

Art. 30

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 2. - Il Consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella Convenzione. 3. - I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimità da un Comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario. Il Consiglio accademico potrà deliberare validamente non appena sarà composto del presidente, del segretario generale e degli otto docenti summenzionati.
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