Convenzione
Art. 3
3 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a
facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
2. - Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca.
3. - Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le
università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso può concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-3