Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 7 feb 1973
. In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente.
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