Convenzione
Art. 28
28 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia
capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-28