Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Le lingue ufficiali dell'istituto sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco. 2. - Per ogni attività accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori. Le modalità secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità 3. - I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1. Il Consiglio accademico può ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-27